Carissimi colleghi, vi comunico le ultime novità che interessano la professione odontoiatrica.
- Il 20 dicembre 2023 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Salute, del 3/11/2023, che definisce i parametri di trasmissione alle Regioni dei dati dosimetrici di tutte le esposizioni radiografiche effettuate, secondo quanto stabilito dall'articolo 168, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo n.101 del 2020.
DALL’INVIO SONO ESCLUSI GLI ESAMI RADIOGRAFICI ENDORALI
Ciò non esclude l'applicazione di quanto previsto dal D. L. n.101/20, art. 168, par. 1. Infatti, SI DOVRÀ COMUNQUE CONTINUARE A REGISTRARE OGNI SINGOLA ESPOSIZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO, CORRELATA CON I PRINCIPALI PARAMETRI TECNICI AD ESSA RELATIVI E PROVVEDERE ALLA CONSERVAZIONE DEI DATI, PRESSO LA PROPRIA STRUTTURA, A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO.
IL PRIMO INVIO DEI DATI PER LE APPARECCHIATURE TC CONE BEAM, CHE DOVRÀ COMPRENDERE LE INDAGINI DIAGNOSTICHE EFFETTUATE NEL PERIODO 2023-2027, DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2027.
IL PRIMO INVIO DEI DATI PER LE APPARECCHIATURE RX OPT, CHE COMPRENDERÀ LE INDAGINI DIAGNOSTICHE (OPT, TELERADIOGRAFIE E STRATIGRAFIE ATM) EFFETTUATE NEL PERIODO 2023-2031, DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2031.
Poi ogni 4 anni. Da qui a fine 2027 saranno comunicati i particolari per l’invio.
- Dal 15 gennaio 2024 è divenuto applicabile il decreto del Ministero della Salute dell’11 maggio 2023 (G.U.n.166 del18 luglio 2023) contenente le “Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione…su supporto elettronico…dell’identificativo unico del dispositivo (UDI) da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari”. L’obbligo di registrazione e conservazione dei codici UDI riguarda tutti i dispositivi medici marcati CE ai sensi del Reg. UE 2017/745 (MDR):
di classe III impiantabili che hanno fornito o che hanno ricevuto;
di classe IIb impiantabili e di classe III diversi da quelli impiantabili che hanno ricevuto.
Si tratta di impianti dentali, membrane e biomateriali.
Per tutti gli altri dispositivi medici, il Ministero della Salute incoraggia gli operatori sanitari e le istituzioni sanitarie a procedere alla registrazione dei relativi codici UDI su base volontaria ma non c’è obbligo.
Sono state espresse preoccupazioni da parte di alcuni operatori sanitari in merito all’assenza di un codice UDI in una parte dei dispositivi acquistati.
Si ricorda che, in virtù dei periodi transitori previsti dal nuovo Regolamento – e della successiva estensione degli stessi – sarà possibile trovare sul mercato sia dispositivi medici marcati CE ai sensi del MDR, in possesso quindi di codice UDI, sia dispositivi medici marcati CE ai sensi delle vecchie direttive MDD (c.d. legacy devices CE 93/42) per i quali l’obbligo non sussiste. Questi ultimi potranno essere reperibili sul mercato e acquistati regolarmente fino a tutto il 2027 e parzialmente il 2028.
Pertanto, nel caso di dispositivi che beneficiano dell’estensione dei periodi transitori e che sono quindi marcati CE ai sensi delle direttive MDD (CE 93/42), il professionista potrà continuare ad applicare il sistema di tracciabilità applicato in precedenza. Per esempio, nel caso di impianto dentale, registrare il numero di lotto, la data di scadenza e la marcatura CE (i dati sono già presenti nelle etichette adesive presenti nella confezione) sul diario clinico e sulla Tessera portatore di impianto (passaporto implantare) che consegnerà al paziente al termine della cura con anche l’indicazione del suo nome. L’obbligo della Tessera portatore di impianto, oltre che un dovere etico e deontologico, è previsto dal MDR 745/17 all’art.18 e recepita dallo Stato italiano con il D. Lgs. n.137 del 5 agosto 2022 all’art.8.
Comunque, rimane aperto un tavolo di confronto con le autorità sanitarie ministeriali da parte della Fnomceo, dei sindacati di categoria e delle ditte produttrici, per monitorare le applicazioni odontoiatriche della Direttiva e risolvere le criticità anche interpretative.
- Il 5 marzo 2024 l’Albo dei CTU e l’Albo dei Periti tenuto in formato cartaceo presso ogni Tribunale sarà sostituito da quello telematico. Chi è già iscritto potrà fino al 4 marzo 2024 ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica ( https://alboctuelenchi.giustizia.it ) senza effettuare un nuovo pagamento. Le nuove domande di iscrizione potranno essere presentate nelle finestre temporali del 1°marzo-30 aprile e del 1° settembre-31 ottobre di ciascuno anno.
Vi ricordo ancora che:
- I certificati di malattia vanno fatti dal Medico Odontoiatra che ha in cura il paziente. (vedi mail precedente). Le ricette bianche cartacee si possono sempre fare.
- Le prescrizioni di esami radiologici (soprattutto le CBCT) fatte dal Medico Odontoiatra vanno dettagliate e giustificate nell’interesse della salute del paziente, della responsabilità dello stesso prescrittore Odontoiatra, per ottimizzare il lavoro del Tecnico Radiologo e del Medico Radiologo e nel rispetto dello stesso Medico di Famiglia, quando deve trascriverle.
- Visto l’aumento dei pazienti anziani e, comunque, di quelli con terapie particolari (politerapie farmacologiche, anticoagulanti, bifosfonati) vi consiglio, nel dubbio, di consultare lo specialista e il Medico di Medicina Generale.
Un ultimo consiglio riguarda coloro che hanno intenzione di pubblicizzare la propria attività professionale o che usano comunque i social media. Tutte queste forme, tradizionali o digitali, di informazione e pubblicità sanitaria devono rispettare le leggi vigenti e il Codice di Deontologia Medica. Soprattutto prima di firmare un contratto con agenzie di marketing sempre più numerose e aggressive, e comunque prima di iniziative pubblicitarie, consultate la Commissione Albo Odontoiatri.