Il Ministero dello Sviluppo Economico affronta la questione della possibilità, per le società di capitali, di registrarsi come attività odontoiatrica.

Secondo il suo Direttore generale, Avv. Mario Fiorentino, l’unico strumento che consente di iscrivere una società al registro delle imprese come attività odontoiatrica è quella della STP cioè della società tra professionisti.

In passato, pur sussistendo, ai sensi della legge 1815/1939, il divieto di svolgere attività professionali protette nella forma di società commerciali, di fatto era stata consentita dalla giurisprudenza la costituzione delle società di capitali per prestare servizi che esulassero dall’esercizio della professione odontoiatrica in senso stretto oppure per costituire le c.d. società di servizi dedicate alla gestione dei mezzi strumentali necessari all’esercizio dell’attività professionale.

Con parere del 31 dicembre 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso parere positivo a favore della costituzione delle società di servizi considerandola come l’unica forma societaria riconosciuta dall’ordinamento italiano per lo svolgimento dell’attività odontoiatrica.

Resta ancora da chiarire se le società di servizi possano fatturare direttamente al paziente le prestazioni sanitarie e se sia loro consentito di acquistare dispositivi medicali e farmaci il cui acquisto sarebbe riservato agli iscritti all’Albo.