Il decreto Gelli sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure è Legge.

Una novità per gli odontoiatri riguarda la responsabilità in campo civile; nel disegno di legge la responsabilità in campo civile ha carattere extracontrattuale peri medici dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche e private, mentre mantiene il carattere contrattuale per le strutture ed anche in campo libero professionale.

Gli odontoiatri che svolgono la loro attività in grande maggioranza a livello di studio monoprofessionale, mantengono il loro rapporto contrattuale con i pazienti e quindi rispondono ancora negli ambiti della relativa responsabilità contrattuale. Non è una distinzione da poco, considerando che nel caso di responsabilità extracontrattuale spetterà al danneggiato dimostrare il danno subito, mentre in caso di responsabilità contrattuale l’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare le conseguenze negative sarà a carico del professionista. Inoltre lo spostamento della responsabilità del professionista sanitario dal regime contrattuale a quello extracontrattuale comporta la riduzione del termine di prescrizione dell’azione da 10 a 5 anni.

Per il dentista libero professionista di fatto nulla cambia visto che la sua responsabilità rimane contrattuale.

Potrà invece cambiare la responsabilità per quanto riguarda le srl odontoiatriche titolari di autorizzazione sanitaria.

Queste rispondono sempre nei confronti dei pazienti, la società a responsabilità limitata potrà però rivalersi nei confronti dell’odontoiatra solo per colpa grave (art.9). Sul punto occorrerà valutare se e come sia possibile mitigare questo profilo attraverso contratti stipulabili con i collaboratori professionisti.

Viene ribadito l’obbligo di copertura assicurativa per i professionisti sanitari che operano in regime di libera professione.

La trasparenza dati è uno degli aspetti forse meno approfonditi del decreto Gelli su cui gravano ancora dubbi interpretativi. Viene normativamente sancito l’obbligo, per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, di rendere disponibili sui propri siti internet i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio. Se la legge equipara le strutture sanitarie a tutti i sanitari “con partita iva” l’obbligo riguarderebbe anche lo studio monoprofessionale.