Riflessioni sulla «Questione Odontoiatrica».

Dall’ultima modifica del Codice di Deontologia Medica molte cose sono cambiate nella Professione Odontoiatrica in questi ultimi anni.

 

Dal punto vista normativo la legge 8 marzo 2017 n.24 (Legge Gelli- Bianco) dà disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita e in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Il 4 agosto 2017 arriva la Legge n.124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) che consente l’attività odontoiatrica alle società di capitali pur in presenza del direttore sanitario. Poi la legge 11 gennaio 2018 n.3 (Legge Lorenzin) ha riordinato la disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie. Il 24 maggio del 2018 c’è stata la firma del Protocollo d’Intesa tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e FNOMCEO per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art.15 della Gelli –Bianco. Il 30 dicembre 2018 arriva la legge 145 (legge su finanziaria 2019 o Boldi) con i commi 525 sull’informazione sanitaria e 536 sul Direttore Sanitario. Il comma 536 verrà modificato con la legge 23 dicembre 2021 n.238 mentre il comma 525 è stato modificato dall’articolo 6 del D.L 69 del 13 giugno 2023 con la sostituzione del termine “promozionale” con “attrattivo”. Infine la Legge n. 56/2023 che agevola l’ingresso dell’odontoiatra nel SSN, ridefinisce la possibilità di esercizio della medicina estetica e permette l’iscrizione anche ad un altro albo.


In mezzo c’è stata la pandemia e gli Odontoiatri hanno svolto anche il ruolo di Medici vaccinatori.

 C’è in atto un processo di ricambio generazionale enorme che vedrà nei prossimi 10 anni quasi il 50% dei dentisti andare in pensione, in un contesto socio-economico sempre più difficile, mentre i giovani laureati, non figli d’arte, non aprono più uno studio in proprio. Siamo impegnati a difendere un modello professionale di studio dentistico dove il paziente viene preso in carico e non abbandonato più e il mantenimento della sua salute è il nostro obiettivo. Al tempo stesso consigliamo ai giovani di collaborare con gli anziani per poi aggregarsi e sostituirli, cucendo loro addosso la migliore veste giuridico-fiscale di subentro conservando proprio il modello di libera professione descritta.

Al contrario, nell'ambito della libera professione si è sviluppata negli ultimi anni una quota di prestazioni in convenzione con società assicurative in forma diretta (pagano le assicurazioni), indiretta (paga il paziente) o mista. Tali rapporti di convenzionamento a cui il professionista ricorre per non perdere vecchi pazienti che all'improvviso scoprono di poter usufruire di alcune prestazioni scontate presso medici convenzionati, oltre che per la speranza di acquisire nuovi pazienti, presentano alcune criticità, come espresso anche dalla Comunicazione 44 della Fnomceo, relativa all’audizione in data 13 aprile 2023 presso la 10° commissione Affari sociali nella parte che sottolinea il rischio della perdita del rapporto fiduciario medico-paziente: “ad oggi le regole che disciplinano il sistema del welfare aziendale impediscono spesso al cittadino/assicurato di potersi avvalere del medico di sua scelta pena la perdita del beneficio economico-assicurativo..»

 

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