Nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6/4/2018 è stato pubblicato il decreto che recepisce l’accordo stipulato il 23/11/2017 dalla Conferenza Stato-Regioni concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio professionale (ASO) quale operatore di interesse sanitario.
Tale accordo individua la figura ed il profilo dell’ASO (art.1); stabilisce l’obbligatorietà della formazione primaria e di aggiornamento (art.2); definisce i contesti operativo e relazionale con le relative attività e competenze di questo lavoratore (artt.3-4-5); indica i requisiti di accesso (art.6), l’organizzazione didattica (art.7). Il corso dovrà avere una durata complessiva non inferiore alle 700 ore (300 teoriche e 400 di tirocinio) e dovrà essere compiuto in un tempo non superiore ai 12
mesi.
Gli articoli successivi normano le modalità del tirocinio (art.9) e l’esame finale con rilascio di un attestato di qualifica professionale valido in tutto il territorio nazionale (art.10).
Fondamentale è l’esenzione dal conseguimento dell’attestato per coloro che (alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.14, comma 3 dell’Accordo del 23 novembre 2017) abbiano o abbiano avuto un inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona e possano documentare un’attività lavorativa, anche svoltasi e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto (art. 11).
Altrettanto importante è il riconoscimento dei crediti formativi e di quelli pregressi (art.12) lasciando però alle Regioni ed alle Province autonome il compito di definire in modo più compiuto questi aspetti.
L’art.13 si occupa della norme transitorie secondo le quali si prevede che alla data di entrata in vigore del Decreto per un periodo successivo non superiore a 24 mesi, possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla Poltrona, privi dell’apposito titolo, fermo restando l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall’assunzione, secondo quanto disposto dal presente accordo.
Per coloro che, sempre alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano con inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, i datori di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Ora spetta alle regioni mettere in atto l’iter che porterà alla formazione di questa figura professionale e la Toscana ha già iniziato il percorso con l’individuazione delle strutture accreditate alla formazione didattica.
I corsi dovrebbero presumibilmente cominciare entro la fine dell’anno per una durata di circa sei mesi.

 

pdf Decreto Presidente Consiglio Ministri 9 febbraio 2018 Profilo professionale Assistente studio odontoiatrico (3.52 MB)