Novità: l'obbligo di adeguamento al nuovo Regolamento regionale è prorogato al 2 novembre 2021.

Entro il 30 settembre 2021, le strutture pubbliche e private e gli studi professionali, devono adeguare i propri requisiti di autorizzazione all'esercizio e quelli aziendali dell'accreditamento, a seguito delle modifiche, introdotte dal DPRG 90/R del 16 settembre 2020, al regolamento 79/R del 17 novembre 2016 in riferimento alla legge 51/09 della Regione Toscana. Pertanto sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ( SCIA ) tutti gli studi medici ed odontoiatrici che erogano prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minore invasività che normalmente non comportano rischio per la sicurezza del paziente individuate con la lettera M nel Catalogo regionale delle prestazioni.

Sono altresì soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ( Scia Semplificata ) gli studi medici che erogano anche visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all'attività clinica senza refertazione per terzi ( ex attività libera ).

Vengono anche normati gli studi associati e le società tra professionisti (STP) che sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o ad autorizzazione qualora chiedano l’accreditamento istituzionale.

Il Medico di Medicina Generale ed il Pediatra di Libera Scelta non rientrano negli obblighi previsti dalla Legge Regionale N.51/09 ed il conseguente regolamento attuativo, nello svolgimento dell’attività regolata dagli accordi convenzionali, compresa la libera professione occasionale (prestazioni  occasionali erogate "in favore del cittadino e su richiesta dello stesso, di norma al di fuori degli orari di apertura dello studio" ). In questo caso nessun obbligo di SCIA.
 
Invece il Medico di Medicina Generale ed il Pediatra di Libera Scelta che erogano prestazioni di libera professione in modalità strutturata ovvero "quella espletata in forma organizzata e continuativa al di fuori degli orari di studio dedicati all’attività convenzionale che comporta un impegno orario settimanale definito" rientrano negli obblighi previsti dalla Legge Regionale N.51/09 e per l'espletamento della stessa dovrà possedere i requisiti richiesti a seconda della tipologia di prestazione sanitaria erogata come previsto dalla succitata legge regionale e dal suo Regolamento attuativo. In questo caso obbligo di SCIA.

Quindi tutti gli studi o strutture che sono già in possesso di Scia o Autorizzazione (in pratica hanno già una pratica depositata al Suap con un Numero di Protocollo) dovranno, entro il termine di adeguamento al nuovo regolamento (30 settembre 2021), presentare tramite il portale Star del comune presso cui ha sede lo studio o la struttura, il modello relativo all’ADEGUAMENTO AI NUOVI REQUISITI del Dpgr n. 90/R del 16 settembre 2020 (MODELLO 8) .

Gli studi medici che erogano visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all'attività clinica non dovranno presentare la modulistica di adeguamento dei requisiti, ma dovranno presentare entro il 30 settembre 2021 la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA SEMPLIFICATA). Data la natura dell’adempimento, per chi non ha mai fatto la SCIA o la vecchia DIA si consiglia di rivolgersi prima possibile ai propri tecnici di fiducia (Geometri, Ingegneri, Architetti, Periti, Commercialisti etc.) per acquisire la documentazione necessaria (planimetrie catastali asseverate, certificati di agibilità, etc) e per ulteriori approfondimenti.

Per quanto riguarda gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private (Art.7) il legale rappresentante, in virtù del nuovo testo coordinato del Regolamento 17 novembre 2016,n.79/R, consultabile qui sul sito Regionale, è tenuto a comunicare,

a) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non medico, operante nella struttura, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato (art 7 – comma 1, lettera c);

b) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica della società che comportano un subentro (art 7 – comma 1, lettera e).

c) le variazioni per le tipologie di test genetici che la struttura intende erogare (art7. – comma 1, lettera i bis);

d) l'orario di apertura della struttura (art7 – comma 1, lettera i ter).

e) trasmettere il contratto di lavoro del direttore sanitario (art 7 – comma 2, lettera b bis).

In ottemperanza alla Legge 4 agosto 2017 n. 124 il regolamento, all’articolo 8 comma 4 bis, dispone che le strutture sanitarie polispecialistiche qualora abbiano un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non sia dotato dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di odontoiatria, esse debbano dotarsi di un direttore sanitario che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che tale funzione possa essere svolta in una sola struttura.”

L’articolo 9 prevede che l’impegno orario del direttore sanitario o tecnico presso le strutture sanitarie private ambulatoriali è garantita in base al volume dell'attività svolta e comunque per almeno il 30 per cento delle ore di attività assicurate complessivamente dalla struttura, anche su più sedi, e per almeno il 50 per cento per le altre, quali la chirurgia ambulatoriale e l’odontoiatria.

Durante l’orario riservato all’attività di direzione sanitaria, il direttore sanitario non può svolgere altra attività professionale all’interno della struttura.

Nelle Strutture Plurispecialistiche la funzione di direttore è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria.

Maggiori informazioni sul nuovo Regolamento sono disponibili sul sito della Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/autorizzazione-e-accreditamento-1 e, al paragrafo denominato "Presentazione delle domande" è disponibile il collegamento alla piattaforma telematica STAR (www.suap.toscana.it/star) tramite la quale è possibile presentare la SCIA agli sportelli SUAP (sportelli attività produttive) dei Comuni della Toscana.  L'accesso a tale piattaforma è subordinato al possesso dello SPID o della CNS e firma digitale. In mancanza, è possibile avvalersi di un intermediario abilitato (commercialista, geometra, ingegnere, architetto, perito, ecc.). Sul portale è disponibile il manuale d'uso con istruzioni in merito alla procedura telematica di trasmissione della SCIA:

http://www.suap.toscana.it/documents/19/0/Manuale+STAR/3161a112-520a-4902-be45-b837430acd9b

Oneri per la presentazione pratica scia/ autorizzazione

Per l’adeguamento dei requisiti degli studi o delle strutture che sono già in possesso di Scia/Autorizzazione (Modello 8 Star) non devono essere corrisposti oneri alla Regione Toscana. Per le nuove scia semplificate previste dal nuovo regolamento, come per tutti gli studi o strutture nuove o che effettuano delle modifiche all'autorizzazione, dovranno invece essere versati gli oneri come previsti dall'allegato A della Delibera n.670 del 18-06-2018.

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5185135&nomeFile=Delibera_n.670_del_18-06-2018-Allegato-A

 

Per assistenza è possibile contattare il numero della Regione Toscana 0554384242, oppure scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Si allegano inoltre, per consultazione:

1) Lettera informativa della Regione Toscana pervenuta per PEC a tutti gli Ordini;

https://www.omceoar.it/albi-e-professione/modulistica/moduli/varie/437-obbligo-scia-per-studi-medici/file

2) Modulistica Scia (SCIA semplificata, SCIA mod. 4 ecc.) valida per tutti i Comuni accessibili dalla piattaforma STAR – NB: si sconsiglia di consultare i modelli pubblicati nei vari siti dei Comuni che potrebbero essere non aggiornati, ricordando che i moduli servono solo per la consultazione, mentre la compilazione degli stessi può avvenire solo digitalmente tramite piattaforma STAR personalmente o tramite intermediario abilitato (commercialista, geometra, ingegnere, architetto, perito, ecc.) in possesso dello SPID o della CNS.

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5266118&nomeFile=Decreto_n.15101_del_22-09-2020-Allegato-1   oppure per esempio andare su :  -comune di Siena-servizi on line-attività produttive-sportello unico attività produttive -attività e procedimenti -elenco endoprocedimenti-strutture sanitarie – e così si possono consultare tutti i moduli.

4) Liste di valutazione, da allegare alla pratica, consultabili dalla piattaforma STAR (requisiti minimi necessari all’esercizio di un’attività sanitaria, generali, organizzativi, strutturali e tecnologici specifici per prestazioni ambulatoriali)

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5266105&nomeFile=Decreto_n.15095_del_22-09-2020-Allegato-2

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5266117&nomeFile=Decreto_n.15101_del_22-09-2020-Allegato-2

5) Modulistica comunicazione Direttore Sanitario (assunzione incarico, impegno orario, ecc.), subentro, mantenimento requisiti, sospensione/ripresa attività, ecc.

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5266106&nomeFile=Decreto_n.15095_del_22-09-2020-Allegato-1

6) Catalogo delle prestazioni (sostituisce l’elenco delle prestazioni a minore invasività di cui alla normativa precedente)

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267805&nomeFile=Decreto_n.16269_del_14-10-2020-Allegato-A

7) FAQ predisposte https://www.regione.toscana.it/documents/10180/11383004/FAQ.pdf/66fd76a5-4184-4806-363b-2b2812bfdb1a?t=1604659395673  Seguiranno altre comunicazioni per aiutare tutti gli iscritti ad adempiere a tale obbligo.

 

GUIDA:  pdf Star come si accede al portale (1.61 MB)